STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

CARRO DEI GIOVANI DI PORTOCANNONE

28/07/2000

DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPI

 

ART.1) E' costituita l'associazione "Carro dei Giovani ".

 

ART.2) La sede ufficiale e legale dell'associazione è l'abitazione del suo Presidente.

 

ART.3) L' associazione "CdG" non ha fini di lucro, non e' legata a nessun partito, e si propone:

 

  1. la tutela della tradizione millenaria della corsa dei carri trainata da buoi;
  2. la promozione della manifestazione suddetta e il suo miglioramento;
  3. l'organizzazione, la preparazione, la valorizzazione, la preservazione del carro dei giovani, nell'ambito della tradizione corsa.

 

ART.4) Il patrimonio dell'associazione "CdG" e' formato:

 

  1. dai contributi dei soci;
  2. da donazioni e sovvenzioni, regolarmente accettate.

 

 

SOCI

 

ART.5) Sono soci le persone la cui domanda di ammissione, presentata al Presidente, sia stata accettata dal Consiglio di Amministrazione. Essi versano una quota di iscrizione all'atto della loro domanda di ammissione ed una quota di associazione annuale; l'entità delle quote e' stabilita dal Consiglio di Amministrazione. I soci che non presentano le loro dimissioni entro la fine dell'anno sociale sono considerati soci anche per l'anno successivo. L'anno sociale coincide con l'anno solare. Chiunque non soddisfi i requisiti per diventare socio può essere iscritto come simpatizzante con la stessa modalità.

 

ART.6) La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità o indegnità e viene dichiarata dal Consiglio di Amministrazione.

 

 

AMMINISTRAZIONE

 

 

ART.7) L'associazione "CdG" e' amministrata da un Consiglio di Amministrazione formato da un numero di membri che va da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono eletti dall' Assemblea dei soci. La qualità di Consigliere si perde per dimissioni, perdita della qualità di socio. Se si rende vacante un posto nel Consiglio di Amministrazione, gli altri Consiglieri possono nominare un sostituto provvisorio in attesa delle elezioni da parte dell'Assemblea Locale.

 

ART.8) Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi componenti le seguenti Cariche Sociali: un Presidente, un Vicepresidente, un Segretario un vicesegretario ed un Tesoriere.

 

ART.9) Il Consiglio di Amministrazione e' investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione "CdG". Il Consiglio di Amministrazione può assegnare incarichi retribuiti. L'osservanza dello Statuto e' obbligatoria per tutti gli associati

 

ART.10) Il Consiglio di Amministrazione e' in riunione permanente tramite il mezzo di telecomunicazione piu' idoneo. Il Presidente o almeno un terzo dei Consiglieri possono chiedere che il Consiglio si riunisca fisicamente, proponendo con congruo anticipo una data ed un luogo. Il Consiglio di Amministrazione e' presieduto dal Presidente, in suo impedimento dal Vicepresidente, ed in impedimento di entrambi dal Segretario.

 

ART.11) Il Presidente, ed in suo impedimento il Vicepresidente, rappresenta legalmente l'associazione "CdG", nei confronti dei terzi e in giudizio e cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio di Amministrazione. Nei casi di estrema urgenza il Presidente può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima occasione.

 

ART.12) L'Associazione promuove la collaborazione con analoghe Associazioni che abbiano finalità in comune.

 

 

COLLEGI DEI REVISORI E DEI PROBIVIRI

 

 

ART.13) Il Consiglio di Amministrazione nomina al suo esterno un Revisore il revisore accerta che la contabilità sociale sia regolare, redige una relazione sui bilanci annuali, può controllare la consistenza di cassa e può procedere in qualsiasi momento, ad atti di ispezione contabile.

 

ART.14) Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo esterno un Collegio dei Probiviri formato da tre membri. I Probiviri dirimono le controversie fra gli associati o fra l'Associazione e gli associati che vengono loro sottoposte, giudicando ex bono et aequo senza formalità di procedura.

 

ART.15) Non si puo' essere contemporaneamente Revisore e parte del Collegio dei Probiviri.

 

 

ASSEMBLEE

 

 

ART.16) I soci possono essere convocati in Assemblea Generale dal Consiglio di Amministrazione o su domanda firmata da almeno un decimo dei soci. Ogni socio deve essere avvertito con congruo anticipo di un'Assemblea Generale tramite uno scritto che ne contenga l'ordine del giorno. L'Assemblea Generale e' presieduta dal Presidente ed in suo impedimento dal Vicepresidente. Delle riunioni dell'Assemblea Generale viene redatto un verbale firmato da chi le ha presiedute e dal segretario.

 

ART.17) L'Assemblea Generale delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'associazione "CdG", sulle modifiche dell'Atto Costitutivo e dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e su quant'altro demandatole per legge. L'Assemblea Generale ha anche la facolta' di rinnovare il Consiglio di Amministrazione. Nel caso di scioglimento, l'Assemblea Generale delibera sulla devoluzione del patrimonio e nomina uno o piu' liquidatori.

 

ART.18) Hanno diritto di intervenire alle Assemblee tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale di associazione. I soci possono farsi rappresentare da altri soci non membri del Consiglio di Amministrazione con un massimo di tre deleghe. La constatazione della regolarita' delle deleghe e del diritto di intervento alle Assemblee spetta a chi le presiede.

 

ART. 19) L'assemblea generale dei soci ha ampia facoltà di decisione su ogni questione relativa alla corsa dei carri ad esclusione degli aspetti puramente tecnico competitive. L'uso del nome "Carro dei Giovani" è legato alla sopravvivenza dell'associazione medesima. Nessun altro può utilizzare il suddetto nome sul territorio di Portocannone.

 

ART.20)Per quanto non stabilito nello Statuto si fa riferimento alle norme del Codice Civile in materia di associazioni e si rinvia allrticolo 18 della costituzione italia.